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CONVENZIONE
Regnando VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia
L'anno millenovecentosette, alli primo del mese di Giugno, in Asti ed in una delle sale del Civico Palazzo, in piazza San Secondo, N. 1.
Avanti me, avv. Gherlone Vincenzo, notaro alla residenza di Tigliole ed inscritto presso il Consiglio Notarile di Asti, e alla presenza dei signori: Tondi cav. uff. Giovanni fu Ermenegildo, nato a Viterbo, ed Amerio cav. Giuseppe fu Lorenzo, nato in
Aramengo, segretari comunali, residenti entrambi in Asti, testimoni idonei, richiesti ed a me cogniti.
Sono personalmente comparsi i signori: Bocca comm. avv. Giuseppe fu Francesco, nato e residente in Asti, nella sua esclusiva qualità di pro sindaco, per mancanza del titolare, del Municipio d'Asti; Goria avv. Giovanni fu Giuseppe, nato a Tigliole e residente in Asti, nella qualità parimenti esclusiva di presidente della Cassa di Risparmio di Asti; Gavazza cav. uff. ing. Annibale fu Stefano, nato e residente in Asti, quale presidente della Società Idro-Elettrica Astigiana, società anonima per azioni con sede in Asti, col capitale di lire un milione, costituita con atto 20 aprile 1907, a mio rogito; Garrone avv. Michele di Giovanni, nato a Villanuova d'Asti e residente a Torino, quale consigliere di amministrazione della stessa Società Idro-Elettrica Astigiana; Hofer Ugo fu Carlo, commerciante, nato e residente a Genova, quale amministratore della Società Anonima Frotè Westermann e Compagnia con sede a
Zurigo, col capitale versato di lire settecentocinquantamila e in rappresentanza della Società stessa.
I quali, tutti da me conosciuti, premettono quanto segue:
Essendo vivamente sentito in Asti il bisogno di avere un canale di derivazione di acqua dal fiume Tanaro, che rechi in questa Città una grande forza motrice capace di alimentare le industrie già esistenti, e di farne sorgere altre, e possibilmente anche per servire all'irrigazione, procurando così una nuova fonte di ricchezza, i signori ingegnere Alfredo Barberis e geometra Francesco Costa allestirono un progetto di canale industriale con derivazione dal fiume Tanaro, che, ammesso in istruttoria dal Genio Civile, fu poi approvato colle condizioni annesse al disciplinare, le quali furono accettate dai Promotori con atto 14 agosto 1905 della Sotto Prefettura di Asti, a nome e per esclusivo conto di una Società a costituirsi sotto il titolo di Società Idro-Elettrica Astigiana, e dai medesimi progettisti, sempre a nome, per conto e con i fondi di detta Società, rappresentata dai Promotori, venne anche eseguito il deposito di due annualità di canone in lire diecimilacinquecentocinquanta mediante deposito di un titolo di rendita cinque per cento, portante il numero 008118.
In seguito la Società Frotè Westermann e C., a nome della costituenda Società Idro-Elettrica Astigiana, avanzò domanda al Municipio di Asti ed alla Cassa di Risparmio di Asti, per vendere a quello una quantità dell'energia elettrica che sarà per ricavare dall'impianto del canale industriale e di una riserva termica generatrice di elettricità, e per ottenere dalla Cassa di Risparmio un corrispettivo che la abilitasse a sopportare le gravi spese per farne questi impianti, obbligandosi di costituire la Società Idro-Elettrica Astigiana coi capitali occorrenti per dare esecuzione a tutto quanto sopra, ed in ogni caso a provvedere essa in proprio a tale esecuzione.
La domanda venne accolta e tradotta in un progetto di convenzione in data 20 dicembre 1906, che non fu sottoposto a registro, perché modificato in parte dal Consiglio Comunale di Asti, a cui fu sottoposto per la sua approvazione, come pure in parte dalla Giunta Provinciale Amministrativa, ed in ispecie per quanto riflette il prezzo della forza concessa al Municipio per l'illuminazione pubblica e privata, per il quale venne determinato un sopraprezzo del venti per cento del ricavo netto che il Municipio otterrà dalla rivendita dei cavalli motori presi dalla Società, e stabilita una diminuzione del prezzo stesso mediante corresponsione annua da parte della Società di una percentuale sugli utili netti ricavati dall'esercizio dell'azienda.
Essendosi impegnata la Ditta Frotè Westermann di costituire con i capitali necessari la Società Idro-Elettrica Astigiana, diede esecuzione a tale suo obbligo, e con atto 20 aprile 1907, a mio rogito, costituivasi regolarmente questa Società, la quale adempiè a tutte le formalità prescritte dall'articolo 91 del Codice di Commercio; e collo stesso atto costitutivo nominò il primo Consiglio d'Amministrazione, elesse a presidente l'ing. cav. uff. Annibale Gavazza, ed approvò lo Statuto sociale, fra cui all'articolo 4 lettera (D) si legge essere scopo della Società Idro-Elettrica Astigiana di vendere al Municipio di Asti ed al pubblico energia elettrica, secondo il progetto di convenzione stipulato da Frotè Westermann e C. col Municipio d'Asti e colla Cassa di Risparmio di Asti, quale scopo venne ribadito più espressamente nell' atto costitutivo della Società al numero 1 lettera (d).
Avendo poscia la Società Idro-Elettrica Astigiana presentato tale atto costitutivo al Governo del Re e chiesto fin dal giorno 27 aprile u. s. che sia intestata la concessione per la derivazione del canale stesso ad essa Società, e considerando che il progetto di convenzione 20 dicembre 1906 fu approvato con una modificazione e con raccomandazioni dal Consiglio Comunale di Asti nelle sedute delli 27 dicembre 1906 e 5 gennaio 1907, e con altre raccomandazioni della Giunta Provinciale Amministrativa di Alessandria con decisione delli 17 gennaio corrente anno, volendosi ora tradurre in atto pubblico questa convenzione di vendita di energia al Municipio ad un prezzo determinato, e di concorso per parte della Cassa di Risparmio, tra
quest'ultima, il Municipio d'Asti e la Società Idro-Elettrica Astigiana, si è stipulato e si conviene quanto segue:
1) La Società Idro-Elettrica Astigiana, rappresentata come sopra si è detto, si obbliga di derivare dal fiume Tanaro, sì e come verrà prescritto dalla concessione governativa, una quantità di acqua sufficiente per produrre almeno 1300 cavalli effettivi di forza motrice da destinarsi alle industrie, compiendo il canale ed eseguendo tutte le opere necessarie ed opportune per raggiungere lo scopo. La Società Idro-Elettrica Astigiana si obbliga di dare l'impianto idro elettrico in istato di regolare funzionamento entro due anni dalla data della definitiva concessione governativa, che la Società ha chiesto già fin dal 27 aprile 1907, e per la quale il Municipio a sua volta si impegna di interporre i suoi buoni uffici per il più pronto conseguimento. Alla stessa data, la Società Idro-Elettrica Astigiana dovrà dare ultimata la centrale termica di riserva; il Municipio però avrà diritto di richiedere alla Società concessionaria che gli vengano forniti i cento cavalli di cui
infra, fra un anno al più dalla data della richiesta, ed in tal caso la Società, qualora non avesse ancora potuto ottenere la concessione, dovrà fornire detta energia elettrica al Municipio, anticipando la costruzione della riserva termica, senza diritto ad alcuna indennità, e senza che possa essere causa di scioglimento degli impegni assunti col presente atto. La Società Idro-Elettrica Astigiana dovrà produrre non meno di 1300 cavalli effettivi.
Ove le competenti Autorità permettano l'uso dell'acqua del canale per l'irrigazione, la Società Idro-Elettrica Astigiana dovrà prestarsi a fare tutti quegli studi e quelle istanze che del caso, per adibire l'acqua defluente dal canale a tale scopo, in modo però da non recare danno o diminuzione della forza motrice, e la società dovrà adottare una tariffa di prezzo non superiore a quella stabilita per i canali demaniali del Piemonte.
2) Il Municipio, per quanto da esso dipende, si obbliga di concedere gratuitamente alla Società Idro-Elettrica Astigiana la facoltà di attraversare le strade e le piazze pubbliche con fili e di apporre mensole, pali e quanto occorre per la trasmissione dell'energia elettrica sotto l'osservanza delle regole edilizie.
In quanto la cosa sia possibile compatibilmente colle esigenze tecniche del servizio, è stabilito il reciproco diritto alle due parti di usufruire per i proprii appoggi dei sostegni installati dall'altra parte; in tali casi la spesa del sostegno sarà divisa in parti proporzionali al numero degli appoggi.
Il Municipio si impegna di interporre i suoi buoni uffici per facilitare alla Società tutte le necessarie espropriazioni e le costituzioni di servitù.
3) É riservata esclusivamente al Municipio di Asti la facoltà di provvedere al servizio della distribuzione dell'energia elettrica per la illuminazione pubblica e privata della Città e territorio di Asti. A tale scopo il Municipio d'Asti acquista dalla Società Idro-Elettrica Astigiana, che col presente atto vende e si impegna irrevocabilmente di dare un minimo obbligatorio di 100 cavalli all'anno, con facoltà ma non obbligo per parte del Municipio, di poter elevare tale quantità fino a 400 cavalli, e fino a tale limite permane l'obbligo alla Società di consegnarli alle condizioni infra indicate. L'obbligo del Municipio di prendere i 100 cavalli annui decorrerà dal giorno in cui la Società Idro-Elettrica Astigiana gli comunicherà di essere in grado di distribuire l'energia elettrica, ma il Municipio avrà sempre il diritto di precedenza per l'energia acquistata sopra ogni altro acquirente di energia elettrica, sia nel caso di esecuzione del canale immediata, sia nel caso in cui venga eseguita prima la riserva termica.
I 100 cavalli di forza obbligatori e gli altri 300 facoltativi saranno consegnati all'Amministrazione Comunale ad esclusive spese della Società Idro-Elettrica Astigiana, colle modalità da concordarsi dall'Amministrazione stessa ed in stazioni (in numero non maggiore di quattro) da essa scelte e provvedute, ed al potenziale di distribuzione che sarà scelto dal Municipio per la distribuzione dell'energia per illuminazione.
Il Municipio avrà diritto di usare la corrente di cui sopra da una mezz'ora avanti al tramonto del sole, a mezz'ora dopo il levare del sole.
Quando la Società Idro-Elettrica Astigiana non avrà più disponibile che una potenza di 300 cavalli, ed il Municipio non abbia ancora raggiunto i quattrocento cavalli di cui sopra, la Società potrà mettere in mora il Municipio, perché entro i sei mesi dalla diffida, fissi il numero dei cavalli che ancora intende acquistare, e resterà allora libera la Società di disporre del numero dei cavalli, che non fossero acquistati dal Municipio.
Il quantitativo dei cavalli che il Municipio dovrà annualmente pagare alla Società Idro-Elettrica Astigiana, sarà determinato colle seguenti norme, cioè: verranno installati strumenti registratori a spese comuni tra il Municipio e la Società stessa, e si considereranno i diagrammi corrispondenti ai quindici giorni di massimo carico, prendendosi la media delle medie corrispondente all' ora e mezzo di massimo carico.
Il prezzo del cavallo misurato al quadro di bassa tensione dei trasformatori è fissato fin d'ora pel Municipio a lire 190 all'anno; però, qualora in seguito a varianti apportate nell'esecuzione dei lavori o per altra causa, l'importo complessivo per la spesa per la costruzione del canale venisse ad essere diminuita di oltre un decimo da quello preventivato, oppure il numero dei cavalli ottenuti fosse superiore di un decimo dei 1300 cavalli effettivi previsti, in ragione della spesa preventivata verrà nella stessa proporzione ridotto il prezzo dei cavalli ceduti al Municipio.
La Società Idro-Elettrica Astigiana non potrà distribuire direttamente o indirettamente ad alcuno l'energia per l'illuminazione pubblica e privata, e dovrà impedire che l'energia consegnata per altro scopo, sia dall'utente trasformata in energia per altra illuminazione che non sia quella necessaria per illuminare i locali degli opifici industriali che consumano l'energia stessa, e limitatamente alle ore di lavoro. A sua volta il Municipio non potrà impiegare per altri scopi, né accumulare i cavalli presi per scopo d'illuminazione.
Però dei cavalli da esso presi il Municipio potrà fino al numero di 20 fruirne ad orario continuo, adibendoli non solo per servizio di illuminazione ma ancora per usi
proprii, o per servizi in località od Istituti da esso amministrati direttamente o indirettamente, compresa fra questi la Cassa di Risparmio. Tale numero di cavalli potrà essere portato secondo il bisogno fino a quaranta, mediante il compenso relativo da darsi dal Comune alla Società Idro-Elettrica Astigiana.
Il Municipio, durante il periodo di esercizio della Società Idro-Elettrica Astigiana, abbisognando per il servizio da esso direttamente fatto della illuminazione pubblica e privata di una maggior quantità di energia elettrica, avrà obbligo di prelevarla per tale scopo esclusivamente dalla Società Idro-Elettrica Astigiana, quando la medesima sia in grado di fornirgli in modo continuo e regolare tale energia.
A titolo di sopra prezzo complessivo dei cavalli come sopra venduti dalla Società Idro-Elettrica Astigiana al Municipio, questo verserà alla Società il venti per cento del ricavo netto, che otterrà dalla rivendita dei cavalli motori presi da essa ed impiegati annualmente dal Municipio per l'illuminazione privata, quale ricavo netto sarà accertato dalla Commissione Municipale ed approvato in sede di conto consuntivo dal Consiglio Comunale e dall'Autorità Tutoria.
La Società Idro-Elettrica Astigiana si obbliga infine di concedere, a richiesta della Società Anonima Fabbriche Riunite Way
Assauto, la forza motrice in base agli impegni assunti dal Comune coll'atto 15 ottobre 1906, da me rogato.
4) La Società Idro-Elettrica Astigiana per tutta la durata della prima concessione trentennale, che sarà per ottenere dal Governo, di derivazione di acqua dal Tanaro, si obbliga di distribuire l'energia elettrica da essa prodotta a tutti coloro che ne faranno domanda e che si impegneranno di usarla mediante regolare contratto da stabilirsi in base ad apposito modulo, per il quale la Società dovrà ottenere l'approvazione dal Municipio, e che non potrà importare alla Società oneri superiori a quelli previsti dall'analoga polizza adottata attualmente dalla Società Alta Italia di Torino, in quanto non è modificata dalla presente convenzione.
Per regolare fin d'ora nell'interesse del pubblico la vendita dell'energia elettrica pubblica per parte della Società, resta stabilito che, salvo gli accordi speciali che volta per volta possano intervenire fra la Società e gli utenti privati, la vendita dell'energia a costoro deve essere fatta alle seguenti condizioni, cioè: l'energia dovrà essere fornita dalla Società agli utenti a tensione adatta per l'utilizzazione diretta anche in motori di piccola potenza, e tale energia dovrà essere misurata sul quadro secondario di distribuzione dell'utente.
Inoltre la vendita dovrà essere fatta ad un prezzo non superiore ai seguenti:
Per l'energia venduta a contatore è fissato il prezzo di centesimi 17 per
kilowatt-ora, con diritto ad un minimo di lire 250 per kilowatt-anno.
Per l'energia a forfait sono stabiliti i seguenti prezzi:
Sino a 4 cavalli L.400
da
oltre 4 a 6 cavalli L.340
da
oltre 6 a 10 cavalli L.320
da
oltre 10 a 15 cavalli L.300
da
oltre 15 a 25 cavalli L.260
da
oltre 25 a 40 cavalli L.220
da
oltre 40 a 60 cavalli L.200
da
oltre 60 a 100 cavalli ed oltre L. 180
La somministrazione è intesa per 11 ore medie al giorno.
In questi prezzi si intendono comprese le spese per la derivazione e trasformazione, che saranno ad esclusivo carico della Società Idro-Elettrica Astigiana per potenze fino a 10 cavalli inclusi, sempre quando il relativo contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni.
Per potenze superiori ai 10 cavalli la Società potrà richiedere dai singoli utenti, all'atto della installazione e per una volta tanto, lire 30 per ogni cavallo locato a titolo di compenso delle spese di derivazione e di trasformazione.
Tali condizioni saranno applicabili solo quando la distanza dell'installazione non ecceda i 300 metri dalla linea principale di distribuzione a bassa tensione.
5) Allo scopo di regolare sempre meglio il prezzo dei cavalli venduti al Comune, la Società si obbliga di corrispondere annualmente al Comune in diminuzione del prezzo come sopra stabilito per ogni cavallo, una percentuale sugli utili netti ricavati dall'esercizio dell'azienda compresi quindi gli eventuali proventi per l'uso dell'acqua del canale come irrigazione, ed escluso il provento dei cavalli venduti al Municipio per illuminazione, in queste proporzioni:
Per i primi 10 anni la percentuale sarà del 5 %. Dall'undecimo al ventesimo anno compreso, sarà del 7,50 %. Dal ventunesimo al trentesimo anno sarà del 12 %.
Si intenderanno per utili netti quelli risultanti dall'esercizio della Società, dedotto l'interesse commerciale sul capitale impiegato in ragione del cinque per cento, l'ammortamento del capitale di impianto in ragione degli anni della durata della prima concessione governativa, e tutte le spese di esercizio.
6) In caso di rinnovazione della concessione Governativa, la Società Idro-Elettrica Astigiana non potrà né direttamente, né indirettamente usare della forza motrice ottenuta dal canale o dalla riserva termica per l'illuminazione pubblica e privata, qualora il Municipio intendesse di rinnovare i patti stabiliti per la prima concessione. Rinunciando il Municipio a tale diritto, cesserà il divieto di cui sopra.
Il Municipio avrà diritto di ottenere la rinnovazione dei patti contenuti nell'articolo terzo di cui sopra, ribassando però il prezzo dei cavalli da esso acquistati a sole lire 100
caduno, e riducendo la percentuale di interessenza stabilita quale sopra prezzo a favore della Società dal venti al quindici per cento.
Nello stesso caso di proroga o di rinnovazione di concessione, l'interessenza accordata a favore del Comune in base all'articolo quinto di cui sopra sugli utili dei cavalli venduti per uso industriale sarà elevata al venti per cento, e non sarà più dedotta nel computo degli utili la quota di ammortamento.
Tutte le altre condizioni del presente contratto saranno mantenute in vigore anche nel caso di rinnovazione di concessione per parte del Governo.
7) La Cassa di Risparmio di Asti dopo il primo anno di esercizio della Società Idro-Elettrica Astigiana, si obbliga di pagare a questa, come corrispettivo degli obblighi sovra accennati, e per la generazione dell'energia elettrica da consegnare al Municipio ed ai privati, un canone annuo in ragione di lire 25 per ogni cavallo effettivo di forza, comunque prodotto, e venduto per qualsiasi uso, compresa la illuminazione pubblica e privata, e per la durata di quindici anni.
Sono esclusi da tale corrispettivo i cavalli venduti per uso di industrie e di illuminazione fuori del Comune di Asti.
Cesserà anche prima dei 15 anni il pagamento di tale corrispettivo per parte della Cassa, quando i concorsi annui da essa pagati alla Società avranno raggiunto in complesso la somma di lire 300.000.
8) La Società Idro-Elettrica Astigiana, a garanzia della costruzione del canale e dell'impianto termico e fino al funzionamento dell'Officina Elettrica, deposita alla Cassa di Risparmio lire 375 di rendita italiana, categoria 3 centesimi settantacinque per cento.
9) La risoluzione delle contestazioni che sorgessero in dipendenza del presente contratto, sarà devoluta ad un collegio di tre arbitri nominati, uno dalla Società concessionaria, l'altro dal Municipio d'accordo colla Cassa di Risparmio, ed il terzo d'accordo fra le parti, ed in difetto dal Direttore del Politecnico di Torino su domanda della parte più diligente.
In caso di disaccordo fra la Cassa di Risparmio ed il Municipio nella nomina dell'arbitro, la scelta sarà fatta dal Sotto-Prefetto di questo circondario.
10) Oltre i casi di responsabilità e relative conseguenze civili per l'inadempimento del presente contratto per parte di alcuno dei contraenti, è poi stabilita una penale di lire 50 per ogni cento cavalli e per ogni giorno, qualora si verificasse una interruzione del servizio di distribuzione per tutto il giorno, sempre quando non dipenda da causa di forza maggiore, o da causa indipendente dalla Società Idro-Elettrica Astigiana. Per variazioni di tensione in più od in meno del tre per cento della tensione normale al morsetto del secondario dei trasformatori, sarà applicata la penalità di lire 20. Le penalità di cui sopra saranno inflitte dalla Giunta Municipale.
A parità di condizioni tecniche ed economiche la Società Idro-Elettrica Astigiana si riserva la facoltà di preferenza per la esecuzione di quei lavori che il Municipio dovrà fare per il suo impianto elettrico.
11) A maggior cautela del Municipio e della Cassa di Risparmio, dell'adempimento dei patti come sopra stabiliti, è accordata la facoltà al Comune di Asti di nominare, d'accordo colla Amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti, un membro del Consiglio di Amministrazione della Società Concessionaria. Questo Membro non avrà diritto dalla Società ad alcuna medaglia di presenza od indennità. Tale nomina non renderà in alcun modo partecipe né il Comune, né la Cassa di Risparmio della gestione della Società, né renderà il Comune o la Cassa di Risparmio responsabile di fronte a chiunque.
La nomina di questo Membro del Consiglio sarà fatta, d'accordo fra l'Amministrazione del Municipio e l'Amministrazione della Cassa di Risparmio, entro un mese dalla vacanza; in caso di disaccordo nella scelta, sarà fatta dal Sotto-Prefetto di questo circondario.
12) Agli effetti della tassa di Registro, si denuncia che la percentuale di sopra prezzo, di cui all'articolo terzo, è preventivata in lire 200 annue e la percentuale di diminuzione di prezzo, di cui all'articolo quinto, è preventivata in lire 3000 annue in media.
Il Signor Hofer Ugo, nella sua qualità di Amministratore della Società Frotè-Westermann e C., dichiara che la Società stessa ha sempre agito nell'interesse della Società Idro-Elettrica Astigiana, come da obbligo assunto di costituire la Società stessa, per cui dichiara che in ogni caso la Società Frotè-Westermann garantisce per la Società Idro-Elettrica Astigiana l'adempimento di tutti i patti da
quest'ultima assunti colla presente convenzione, limitatamente però all'impianto elettrico completo
idraulico e termico e sino al regolare suo funzionamento.
Quest'atto che ho letto alle parti, in presenza dei testi predetti, e che le medesime, sulla mia interpellanza, dichiarano conforme alla loro intenzione, è stato da me scritto su venti pagine di cinque primi fogli, e sulle due prime pagine di un sesto foglio aggiunto. Per causa delle postille e loro approvazione scrissi pure parte della terza pagina del sesto foglio.
Firmati in originale:
Avvocato GIUSEPPE BOCCA
Avvocato GIOVANNI GORIA
Ingegnere ANNIBALE GAVAZZA
Avvocato MICHELE GARRONE
UGO HOFER
GIOVANNI TONDI (teste)
GIUSEPPE AMERIO (teste)
Avv. VINCENZO GHERLONE, Notaio
Registrato in Asti il 21 giugno 1907, Num. 2627 con L. 10458, per quietanza firmato Montiglio Ricevitore.
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