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La società Astese ed il suo impianto in concorrenza – le liti col Comune |
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Nel
frattempo l’Astese, completata la centrale termica, sembrava essere
preoccupata dalle undici prescrizioni speciali deliberate dalla Giunta
per
la costruzione degli impianti di distribuzione e dalle ragioni poste a
base delle decisioni da parte del Consiglio Comunale del 15 aprile 1909. Decise quindi
di porre in atto una nuova proposta strategica. Il
sig. Carlo F. Hofer, a nome della Società Astese, prima di attendere cosa
si sarebbe deciso sulla sua istanza al Prefetto, in data 6 luglio 1909
scriveva a questi ringraziandolo delle benevoli accoglienze avute in
precedenti convegni durante i quali egli aveva presentato idee e propositi
conciliativi non già nel proprio interesse ma nell'interesse del Comune
di Asti. Il sig. Hofer formulò un nuovo progetto concreto col quale,
premettendo che lui, con il prof. Salis di Zurigo, possedeva 1700 azioni
sulle 2000 della Società in questione, proponeva di cedere al comune di
Asti l'intero stabilimento cogli immobili, macchinari, ecc. pronti per la
produzione dell'energia elettrica, mediante 20 annualità di L. 42.216 o
25 annualità di L. 36.404 o 30 annualità di L. 32.622. Soggiungeva che
questo era nell'evidente vantaggio del comune d'Asti, perché se questi
non accettava, egli e il prof. Salis, se tratti giocoforza alla lotta,
erano in grado di disporre di riserve e di aderenze finanziarie per modo
da portare il capitale a quella cifra qualunque necessaria, e ciò oltre
ad una combinazione per fusione e compartecipazione con altra industria
congenere potentissima, e quindi ne sarebbe andato rovinato il servizio
che volesse fare il Comune direttamente, prendendo l'energia da altra
Società (Lo Sviluppo), e inoltre avrebbe risentito grave danno Il
Prefetto comunicava quanto sopra al Comune con nota 14 luglio
1909, e il
Sindaco rispondeva il 18 che avrebbe comunicato la proposta al Consiglio
Comunale. Il
14 agosto 1909 1)
In accoglimento dell'istanza 10 agosto 1908 si accorda il consenso per la
produzione e distribuzione dell'energia elettrica alla Città d'Asti e
dintorni, a scopo di illuminazione e di forza motrice, secondo le precise
modalità indicate nel progetto dell'ing. Luigi Armandi in data 10 agosto
1908, nonché della relazione di pari data allegata al progetto ... 2)
Il
Sotto-Prefetto trasmetteva al Sindaco, il 19 agosto
1909, copia di detto
decreto con preghiera di invitare Rispondeva
subito il Sindaco (nota 20 agosto 1909) di avere rilevato che il Prefetto,
nel dettare le norme per l'esecuzione di quell'impianto, aveva omesso
quelle indispensabili alla tutela della rete di distribuzione in corso
d'impianto dell'Amministrazione Comunale; nella convinzione che questo
fosse avvenuto perché al Prefetto non fosse dalla Società stata data
partecipazione dell'inizio dei lavori, richiamava l'attenzione del
medesimo domandando l'aggiunta di una condizione tale da evitare ogni
possibile inconveniente, ed a prevenire e garantire il libero esercizio
dell'impianto elettrico municipale. L’azionista
dell’Astese Hofer, “avendo saputo delle ingiuste ed irrituali
opposizioni fatte al decreto prefettizio”, inviò immediatamente un
telegramma al Sindaco il 21 agosto 1909 con cui lo invitava a desistere,
minacciando in caso contrario un’azione giudiziaria per risarcimento
danni. Il
Prefetto non riteneva opportuno rispondere all'istanza del Comune e
invece, con telegramma 21 stesso agosto, ordinava al Sotto-Prefetto di
consegnare il decreto alla Società Astese. Il
Comune, avuta conoscenza di questo fatto, meravigliato di simile
trattamento, ed allo scopo di evitare dannose complicazioni, rinnovava la
sua istanza al Prefetto, e con ricorso 22 agosto 1909 dopo avere ricordato
il reclamo precedente, scriveva: “Parve
e pare all'Amministrazione comunale che il decreto emesso da V. S. non
possa rispondere alle odierne circostanze di fatto nelle quali il Decreto
Prefettizio autorizza l'impianto della condotta per parte
dell'Idro-Elettrica in osservanza al progetto 10 agosto
1908. Ora le
condizioni sono mutate e la distribuzione dell'energia elettrica, che si
fa per conto del Municipio d'Asti e nel suo interesse, deliberata ed
impiantata dopo il progetto 10 agosto 1908, richiede che siano mutate le
condizioni di questo progetto che viene attuato dopo quello che si sta
attuando per conto del Municipio. Mutate le condizioni di fatto dal 10
agosto Quindi
si chiede al sig. Prefetto che ordini all'Ufficio del Genio Civile di
portarsi sulla località per esaminare e riferire se e quali mutazioni
debbano introdursi al progetto della Idro-Elettrica del 10 agosto E
dopo questa visita, da compiersi a spese del Municipio, sin d'ora si fa
istanza al sig. Prefetto perché voglia ordinare le opportune modifiche al
progetto della Idro-Elettrica in data 10 agosto 1908 sospendendo intanto
la esecuzione del decreto in data 14 agosto corrente”. Il
Consiglio Comunale, riunitosi d’urgenza il 25 agosto 1909 per valutare
gli effetti del Decreto Prefettizio 14 agosto 1909 che autorizzava Nonostante
le motivazioni portate nel ricorso del Sindaco al Prefetto, il 29 agosto
1909 quest’ultimo gli faceva rispondere dal Sotto-Prefetto locale che
non riteneva necessario imporre alla Società Astese, oltre a quelle
riportate nel decreto 14 andante, nuove condizioni in dipendenza
dell'impianto elettrico del Comune, essendo sufficienti per disciplinare
la esistenza dei due impianti, le prescrizioni dell'art. 13 del
Regolamento 25 ottobre 1895. Intanto,
con lettera 26 agosto
1909, Rispose
immediatamente il Sindaco con lettera del 27 agosto 1909
che “per poter
dettare le norme domandate occorre che sia presentata a questa
Amministrazione il progetto di esecuzione del suo impianto, e che non
appena lo avrà ricevuto in comunicazione non mancherà di dettare e
partecipare le prescrizioni che ritiene opportune a tutela della pubblica
incolumità”. Inoltre, siccome poteva anche essere che Lo
stesso 4 settembre 1909 l’avvocato Eugenio Ceca, nell’interesse della
Società Astese, ricorreva alla Prefettura contro l’Amministrazione
Comunale di Asti, accusandola di avere illegalmente disposto la
municipalizzazione del servizio di distribuzione di energia elettrica
senza prima aver deliberato nelle forme e colle garanzie prescritte dalla
legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi e del relativo
regolamento. E
subito dopo, senza attendere alcuna comunicazione o prescrizione, e
neanche i famosi dieci giorni prefissati comunicati al Comune, il 6
settembre 1909, Allo
strano precetto rispondeva il Comune con atto 9 settembre 1909 col quale
si protestava: “-che
per quanto riguarda l'esercizio dell'impianto per l'illuminazione,
trattandosi di pubblico servizio, occorre il consenso del Comune, consenso
sempre rifiutato, perché a tale servizio provvede il Comune direttamente
col proprio impianto in corso di esercizio; -che
spetta al Comune, in forza
della preesistenza della propria concessione e del proprio impianto, e in
forza dell'articolo 12 del regolamento 25 ottobre 1895, dettare le
condizioni sia per le ragioni di igiene, sicurezza e ornato, sia per
evitare ogni pregiudizio al proprio impianto; -che
queste prescrizioni erano già in parte fissate sia nei regolamenti
comunali 28 gennaio e 27 febbraio 1907, e 1 settembre e 26 novembre 1908
che trovansi nella Segreteria del Comune a disposizione della Società,
sia nelle prescrizioni speciali state deliberate dal Consiglio Comunale in
seduta 15 aprile 1909, già inviate al Prefetto nell'istruttoria della
istanza di consenso alla Società, e pure a disposizione di questa nella
Segreteria del Municipio, e in parte da stabilirsi appena Il
giorno dopo si presentava alla Segreteria Comunale il ragioniere Bosia,
incaricato dalla Società Astese, a prendere visione delle prescrizioni e
regolamenti dal Comune indicati nella diffida del giorno precedente. In
tale occasione si redigeva un verbale nel quale, dopo essersi ricordato
che il Comune, a cinque giorni solo di intervallo dalla notifica 4
settembre della Società, aveva avvisato questa dei documenti contenenti
le prescrizioni per il suo impianto, si dava atto che “in conseguenza di
quanto sopra nel giorno 10 settembre 1909, ore 11 è qui personalmente
comparso il signor Bosia ragioniere Attilio, impiegato presso Il
Comune (che lo stesso 9 settembre aveva inoltrato ricorso
contro il decreto 14 agosto 1909 al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio) aspettava la comunicazione del progetto di esecuzione per poter
completare le sue prescrizioni, quando il 21 settembre 1909 si vide
improvvisamente notificare un atto col quale si protestava “di non
riconoscere al Municipio alcun diritto a dare il proprio consenso
all'impianto, neanche per il servizio di illuminazione, e nessuna ragione
di preminenza e di precedenza, né in considerazione del pubblico servizio
né a causa del decreto prefettizio 26 novembre E
difatti il domani (22 settembre 1909) Il
giorno 29 settembre Rispondeva
il Comune, - opponendo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale a
pronunziarsi sulle questioni concernenti la procedura contravvenzionale, i
sequestri penali, e gli atti di imperio e di indole esclusivamente
amministrativa, - invocando i diritti spettanti ai Comuni sia per le leggi
generali, sia per la stessa legge speciale del 7 giugno 1894 riguardo ai
pubblici servizii, compresi quelli della viabilità, della polizia e
dell'illuminazione - richiamando i diritti spettantigli, a norma della
legge del 1894, per ragioni di preminenza in causa del pubblico servizio,
e di prevalenza in causa della preesistenza pel suo decreto di
concessione, e del suo impianto - sostenendo l'illegalità assoluta e
radicale dell'operato della Società attrice per avere agito senza
rispettare le prescrizioni già statele notificate, e senza attendere,
anzi rendendole impossibili, quelle altre che il Comune aveva riservate e
annunziate appena avesse conosciuto il progetto di esecuzione
dell'impianto della Società - contestando infine ogni responsabilità sua
e dell'avv. Bocca in proprio. Ancora
relativamente a questa vicenda, il giorno 1 ottobre 1909 Pertanto
invitiamo i privati e gli Enti a non affrettare le loro decisioni
vincolandosi con altri, poiché nulla avranno da perdere da una breve
aspettativa, nessuno potendo fare condizioni così vantaggiose come noi
potremo fare, sotto ogni aspetto. Sono di imminente pubblicazione le
nostre tariffe.” Alcuni
giorni più tardi, il 5 ottobre 1909 Le
parti facevano produzioni e deduzioni a fondamento delle rispettive
istanze, e il Tribunale, con sentenza 2-9 novembre 1909, reietta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara la propria competenza e
decide: -Manda
a perito, che si nomina, in caso di disaccordo fra le parti, in persona
del signor ingegnere elettricista Barbieri Menotti Domenico di Torino; 1)
Di riferire, visti ed esaminati gli atti e documenti tutti processuali,
quali siano le norme per l'attraversamento dell'abitato di questa Città,
nei confini delle funzioni all'uopo assegnate al Comune dalla legge e dal
regolamento 1894-1895 sulle condutture elettriche in base al Decreto
Prefettizio 14 agosto 1909; 2)
Di riferire se e quali maggiori spese si impongono all'esecuzione del
progetto Armandi in seguito alle opere di impianto dal Comune compiute
nell'abitato di questa città posteriormente al 22 settembre ultimo,
indicando a quanto ammontino tali eccedenze; -Prefigge
al detto perito il termine di giorni 30 dalla data del giuramento, che
presterà a mani del Giudice estensore, all'uopo delegato, per la
presentazione e deposito della relazione presso questa Cancelleria civile; -Autorizza
frattanto l’esecuzione provvisoria dell'impianto a sensi dell’art. 18
del Reg. 1895, mediante la direzione e sorveglianza, indicazioni e
prescrizioni che lo stesso perito volta per volta e ad ogni opera sarà
per impartire alla Società; -Condanna
il Comune d'Asti, in persona del suo pro-sindaco avv. cav. Giuseppe Bocca,
al rifacimento verso Il
Comune appellava questa sentenza, con atti 24 e 27 novembre 1909;
appellava Sarebbe
ingiusto ricordare il mese di settembre 1909 solo per il susseguirsi di
liti e ricorsi, in quanto sicuramente è più importante ricordare che in
quei giorni vennero ultimati i lavori e iniziarono le prove di produzione
della centrale termoelettrica costruita dalla Società Astese. Primo a
fruire della tanto desiderata energia fu il grandioso Stabilimento
Way-Assauto, al quale per i crescenti bisogni della sua fiorente industria
era ormai diventato insufficiente il proprio impianto elettrogeneratore. |
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La centrale termoelettrica della Società Astese |
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La fabbrica Way Assauto prima utilizzatrice dell'energia elettrica prodotta dall'Astese |
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Tornando
alle liti tra Società Astese e Comune, occorre segnalare che le vicende
legali sono così numerose e intricate che sarebbe difficile continuare a
trattarle inserendole nello svolgimento degli avvenimenti senza
stravolgerne la comprensione. Peraltro il Comune e Le
questioni che videro al lavoro gli avvocati dei due contendenti furono
principalmente tre : -a)
- il ricorso del Comune contro il
Decreto Prefettizio 14/8/1909 con il quale b) -il ricorso presentato dall’avvocato Eugenio Ceca il 4/9/1909 contro l'Amministrazione Comunale di Asti con l’accusa di aver disposto la municipalizzazione del servizio di distribuzione di energia elettrica in modo illegale, senza prima aver deliberato nelle forme e garanzie prescritte dalla legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi c) -il ricorso della Società Astese contro il Comune e il sindaco Bocca contro l’accennato sequestro degli attrezzi e il blocco dei lavori del 23/9/1909. |
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