La società Astese ed il suo impianto in concorrenza – le liti col Comune

Nel frattempo l’Astese, completata la centrale termica, sembrava essere preoccupata dalle undici prescrizioni speciali deliberate dalla Giunta per la costruzione degli impianti di distribuzione e dalle ragioni poste a base delle decisioni da parte del Consiglio Comunale del 15 aprile 1909. Decise quindi di porre in atto una nuova proposta strategica.

Il sig. Carlo F. Hofer, a nome della Società Astese, prima di attendere cosa si sarebbe deciso sulla sua istanza al Prefetto, in data 6 luglio 1909 scriveva a questi ringraziandolo delle benevoli accoglienze avute in precedenti convegni durante i quali egli aveva presentato idee e propositi conciliativi non già nel proprio interesse ma nell'interesse del Comune di Asti. Il sig. Hofer formulò un nuovo progetto concreto col quale, premettendo che lui, con il prof. Salis di Zurigo, possedeva 1700 azioni sulle 2000 della Società in questione, proponeva di cedere al comune di Asti l'intero stabilimento cogli immobili, macchinari, ecc. pronti per la produzione dell'energia elettrica, mediante 20 annualità di L. 42.216 o 25 annualità di L. 36.404 o 30 annualità di L. 32.622. Soggiungeva che questo era nell'evidente vantaggio del comune d'Asti, perché se questi non accettava, egli e il prof. Salis, se tratti giocoforza alla lotta, erano in grado di disporre di riserve e di aderenze finanziarie per modo da portare il capitale a quella cifra qualunque necessaria, e ciò oltre ad una combinazione per fusione e compartecipazione con altra industria congenere potentissima, e quindi ne sarebbe andato rovinato il servizio che volesse fare il Comune direttamente, prendendo l'energia da altra Società (Lo Sviluppo), e inoltre avrebbe risentito grave danno la stessa Officina Comunale del Gaz, non potendo sfuggire alla concorrenza della luce elettrica prodotta dalla  Società Idro Elettrica Astigiana.

Il Prefetto comunicava quanto sopra al Comune con nota 14 luglio 1909, e il Sindaco rispondeva il 18 che avrebbe comunicato la proposta al Consiglio Comunale. La Commissione del Gas preparò una relazione a firma dell’ing. Cattaneo sulle condizioni economiche della proposta, rilevando che l’impianto era stato praticamente stimato come di valore di £ 600.000, rivalutato con un interesse annuo del 3,5 %. Il Consiglio Comunale non accettava una simile proposta, sia per la enormità delle sue condizioni finanziarie, sia perché era già in corso l'esecuzione dell'impianto proprio in correlazione con gli impegni presi con i fornitori dell'energia e dei materiali.

La Società Idro Elettrica Astigiana di fronte al rifiuto della sua offerta tornò a doversi preoccupare della costruzione dell’impianto per distribuire l’energia prodotta nella sua centrale termina. Il 25 luglio 1909 venne convocata l’assemblea generale straordinaria di tutti i soci durante la quale vennero modificati una ventina di articoli dello statuto, e venne deciso di abbandonare il vecchio e ormai privo di significato nome di “Idroelettrica” assumendo la nuova denominazione di Società Astese di Elettricità.

Il 14 agosto 1909 la Società Astese otteneva dal Prefetto il decreto col quale:

1) In accoglimento dell'istanza 10 agosto 1908 si accorda il consenso per la produzione e distribuzione dell'energia elettrica alla Città d'Asti e dintorni, a scopo di illuminazione e di forza motrice, secondo le precise modalità indicate nel progetto dell'ing. Luigi Armandi in data 10 agosto 1908, nonché della relazione di pari data allegata al progetto ...

2) La Società dovrà osservare le prescrizioni del Comune d'Asti relativamente all'attraversamento delle piazze e vie comunali delle condutture elettriche.

Il Sotto-Prefetto trasmetteva al Sindaco, il 19 agosto 1909, copia di detto decreto con preghiera di invitare la Società Astese a riempire i relativi moduli ed a trasmettere copia della relazione Armandi.

Rispondeva subito il Sindaco (nota 20 agosto 1909) di avere rilevato che il Prefetto, nel dettare le norme per l'esecuzione di quell'impianto, aveva omesso quelle indispensabili alla tutela della rete di distribuzione in corso d'impianto dell'Amministrazione Comunale; nella convinzione che questo fosse avvenuto perché al Prefetto non fosse dalla Società stata data partecipazione dell'inizio dei lavori, richiamava l'attenzione del medesimo domandando l'aggiunta di una condizione tale da evitare ogni possibile inconveniente, ed a prevenire e garantire il libero esercizio dell'impianto elettrico municipale.

L’azionista dell’Astese Hofer, “avendo saputo delle ingiuste ed irrituali opposizioni fatte al decreto prefettizio”, inviò immediatamente un telegramma al Sindaco il 21 agosto 1909 con cui lo invitava a desistere, minacciando in caso contrario un’azione giudiziaria per risarcimento danni.

Il Prefetto non riteneva opportuno rispondere all'istanza del Comune e invece, con telegramma 21 stesso agosto, ordinava al Sotto-Prefetto di consegnare il decreto alla Società Astese.

Il Comune, avuta conoscenza di questo fatto, meravigliato di simile trattamento, ed allo scopo di evitare dannose complicazioni, rinnovava la sua istanza al Prefetto, e con ricorso 22 agosto 1909 dopo avere ricordato il reclamo precedente, scriveva:

“Parve e pare all'Amministrazione comunale che il decreto emesso da V. S. non possa rispondere alle odierne circostanze di fatto nelle quali il Decreto Prefettizio autorizza l'impianto della condotta per parte dell'Idro-Elettrica in osservanza al progetto 10 agosto 1908. Ora le condizioni sono mutate e la distribuzione dell'energia elettrica, che si fa per conto del Municipio d'Asti e nel suo interesse, deliberata ed impiantata dopo il progetto 10 agosto 1908, richiede che siano mutate le condizioni di questo progetto che viene attuato dopo quello che si sta attuando per conto del Municipio. Mutate le condizioni di fatto dal 10 agosto 1908 in poi, devono di necessità mutarsi gli impianti della Idro-Elettrica in guisa che non ne venga danno alla incolumità del pubblico ed all'impianto fatto per conto del Municipio.

Quindi si chiede al sig. Prefetto che ordini all'Ufficio del Genio Civile di portarsi sulla località per esaminare e riferire se e quali mutazioni debbano introdursi al progetto della Idro-Elettrica del 10 agosto 1908, in seguito all'attuazione del progetto d'impianto elettrico che si fa per conto del Municipio e dalla Prefettura approvato.

E dopo questa visita, da compiersi a spese del Municipio, sin d'ora si fa istanza al sig. Prefetto perché voglia ordinare le opportune modifiche al progetto della Idro-Elettrica in data 10 agosto 1908 sospendendo intanto la esecuzione del decreto in data 14 agosto corrente”.

Il Consiglio Comunale, riunitosi d’urgenza il 25 agosto 1909 per valutare gli effetti del Decreto Prefettizio 14 agosto 1909 che autorizzava la Società Astese alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica nella Città d'Asti, concluse la discussione decidendo di dare alla Giunta Municipale il più ampio mandato per provvedere alla tutela degli interessi del Comune, deliberando ove d'uopo in luogo e vece del Consiglio, e autorizzandola a ricorrere contro il Decreto Prefettizio. La giunta iniziò da subito i contatti con l’avvocato Romualdo Palberti di Torino, Senatore del Regno affinché fornisse la sua consulenza per l’elaborazione e la gestione di tale ricorso.

Nonostante le motivazioni portate nel ricorso del Sindaco al Prefetto, il 29 agosto 1909 quest’ultimo gli faceva rispondere dal Sotto-Prefetto locale che non riteneva necessario imporre alla Società Astese, oltre a quelle riportate nel decreto 14 andante, nuove condizioni in dipendenza dell'impianto elettrico del Comune, essendo sufficienti per disciplinare la esistenza dei due impianti, le prescrizioni dell'art. 13 del Regolamento 25 ottobre 1895.

Intanto, con lettera 26 agosto 1909, la Società Astese aveva invitato il sindaco di Asti a  trasmettere copia delle prescrizioni imposte dal Municipio per l'attraversamento delle vie e piazze comunali.

Rispose immediatamente il Sindaco con lettera del 27 agosto 1909 che “per poter dettare le norme domandate occorre che sia presentata a questa Amministrazione il progetto di esecuzione del suo impianto, e che non appena lo avrà ricevuto in comunicazione non mancherà di dettare e partecipare le prescrizioni che ritiene opportune a tutela della pubblica incolumità”. Inoltre, siccome poteva anche essere che la Società non ricordasse i particolari dell'impianto comunale, e che la cosa potesse interessare alla medesima, il Sindaco nella sua lettera soggiungeva “nel dubbio intanto che codesta Società non abbia nell'adozione del progetto d'impianto tenuto conto di quello in esecuzione dal Comune, ho disposto perché le venga rimesso copia del progetto di impianto comunale, onde possa, se del caso, ordinare le opportune modificazioni al progetto di codesta Società”.

La Società non rispondeva, ma con atto 4 settembre 1909 notificava a mezzo di usciere il decreto prefettizio 14 agosto, con contemporanea istanza onde il Comune “notificasse le opportune ed eque prescrizioni, di cui nel decreto suddetto, prevenendo l'Amministrazione stessa che decorsi 10 giorni da oggi, la Società avrebbe posto mano all'esecuzione delle condutture conforme il decreto prefettizio”.

Lo stesso 4 settembre 1909 l’avvocato Eugenio Ceca, nell’interesse della Società Astese, ricorreva alla Prefettura contro l’Amministrazione Comunale di Asti, accusandola di avere illegalmente disposto la municipalizzazione del servizio di distribuzione di energia elettrica senza prima aver deliberato nelle forme e colle garanzie prescritte dalla legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi e del relativo regolamento.

E subito dopo, senza attendere alcuna comunicazione o pre­scrizione, e neanche i famosi dieci giorni prefissati comunicati al Comune, il 6 settembre 1909, la Società dirama le circolari ai proprietari degli stabili per il consenso ai lavori.

Allo strano precetto rispondeva il Comune con atto 9 settembre 1909 col quale si protestava:

“-che per quanto riguarda l'esercizio dell'impianto per l'illuminazione, trattandosi di pubblico servizio, occorre il consenso del Comune, consenso sempre rifiutato, perché a tale servizio provvede il Comune direttamente col proprio impianto in corso di esercizio;

-che spetta al Comune,  in forza della preesistenza della propria concessione e del proprio impianto, e in forza dell'articolo 12 del regolamento 25 ottobre 1895, dettare le condizioni sia per le ragioni di igiene, sicurezza e ornato, sia per evitare ogni pregiudizio al proprio impianto;

-che queste prescrizioni erano già in parte fissate sia nei regolamenti comunali 28 gennaio e 27 febbraio 1907, e 1 settembre e 26 novembre 1908 che trovansi nella Segreteria del Comune a disposizione della Società, sia nelle prescrizioni speciali state deliberate dal Consiglio Comunale in seduta 15 aprile 1909, già inviate al Prefetto nell'istruttoria della istanza di consenso alla Società, e pure a disposizione di questa nella Segreteria del Municipio, e in parte da stabilirsi appena la Società avesse comunicato il chiestole progetto di esecuzione”.

Il giorno dopo si presentava alla Segreteria Comunale il ragioniere Bosia, incaricato dalla Società Astese, a prendere visione delle prescrizioni e regolamenti dal Comune indicati nella diffida del giorno precedente. In tale occasione si redigeva un verbale nel quale, dopo essersi ricordato che il Comune, a cinque giorni solo di intervallo dalla notifica 4 settembre della Società, aveva avvisato questa dei documenti contenenti le prescrizioni per il suo impianto, si dava atto che “in conseguenza di quanto sopra nel giorno 10 settembre 1909, ore 11 è qui personalmente comparso il signor Bosia ragioniere Attilio, impiegato presso la Società Idro-Elettrica Astigiana, al quale si consegnarono i regolamenti e deliberazioni suddescritti per l'opportuna visione: questi rilevò a suo agio quanto ritenne potergli occorrere, licenziandosi alle ore 16:30, con interruzione di tre ore, dalle 12 alle 15” .

Il Comune (che lo stesso 9 settembre aveva inoltrato ricorso contro il decreto 14 agosto 1909 al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercioaspettava la comunicazione del progetto di esecuzione per poter completare le sue prescrizioni, quando il 21 settembre 1909 si vide improvvisamente notificare un atto col quale si protestava “di non riconoscere al Municipio alcun diritto a dare il proprio consenso all'impianto, neanche per il servizio di illuminazione, e nessuna ragione di preminenza e di precedenza, né in considerazione del pubblico servizio né a causa del decreto prefettizio 26 novembre 1906” , e affermando che il Comune cercasse di esimersi dal dare le opportune e ragionevoli prescrizioni per l'attraversamento della conduttura per le vie e piazze pubbliche, lo si diffidava che “ la Società avrebbe il giorno 22 cominciati i lavori di impianto della sua rete nelle vie Vittorio Alfieri e Cavour, avvisando che avrebbe osservato scrupolosamente tutte le norme dettate dal Decreto Prefettizio, nonché le norme che il Comune crederà opportune di indicare in quanto non siano illegali e costituzionali, e infine tutte quelle altre norme che sul luogo dall'Amministrazione saranno prescritte conforme a ragione e legge, e compatibilmente col diritto della richiedente Società, la quale fa salvo ogni suo diritto ed azione”.

E difatti il domani (22 settembre 1909) la Società a mezzo di suoi agenti incominciava a infiggere mensole e compiere lavori di muratura nella parte esterna dei fabbricati nelle vie Cavour e Alfieri. Gli agenti di Polizia Municipale dichiararono la Società ed i suoi dipendenti, nonchè i proprietari dei fabbricati sopra i quali venivano eseguite le opere, in contravvenzione agli art. 1, 2, 7, 8 e 107 del regolamento per l'ornato e per la polizia edilizia di Asti 9 febbraio 1907, perché mancava il prescritto permesso del Municipio, avvertendo i contravvenuti che “ove non sospendessero le opere stesse incorreranno in altre responsabilità, ed anche nel sequestro degli attrezzi di lavoro a norma dell'art. 59 del codice di procedura penale”.

La Società il giorno dopo (23 settembre 1909) diffidava il Comune che avrebbe in quel giorno stesso continuato i lavori nonostante l'opposizione del Comune e la elevata contravvenzione. E infatti il mattino di quel giorno faceva riprendere i lavori, anzi faceva apporre le proprie mensole ai punti dove erano stabiliti appositi segni in rosso per le mensole dell'impianto municipale; e gli agenti municipali ripeterono la contravvenzione e questa volta, in esecuzione del datone preavviso, sequestrarono anche gli arnesi di lavoro.

Il giorno 29 settembre 1909, in cui tutti i contravvenuti erano stati invitati per la conciliazione, comparvero tutti i proprietarii delle case protestando di non aver mai dato il loro consenso alle opere incominciate dalla Società; alcuni di essi dichiararono anzi di essersi opposti alle opere stesse, le quali erano ciò nonostante state eseguite; nei loro rapporti perciò le contravvenzioni non ebbero seguito.

La Società Astese invece non comparve per l'esperimento di conciliazione voluto dalla legge e quindi i relativi verbali di contravvenzione furono inviati al Pretore per l'opportuno procedimento.

La Società , con citazione 27 stesso settembre 1909, si rivolse in proprio al Tribunale di Asti contro il Comune e il sindaco Bocca, domandando che “fossero dichiarati illegali, abusivi ed arbitrarii gli atti eseguiti dal Comune, specie quelli di sequestro praticati il 23 del mese, ordinando l'immediata restituzione delle cose sequestrate - si dichiarasse autorizzata la Società alla continuazione dei suoi lavori alle condizioni stabilite dal decreto prefettizio, ed a quelle che fossero dal Tribunale stabilite - si condannasse il Comune ed il cav. Bocca in proprio, al risarcimento dei danni proposti nella somma di L. 200.000” .

Rispondeva il Comune, - opponendo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale a pronunziarsi sulle questioni concernenti la procedura contravvenzionale, i sequestri penali, e gli atti di imperio e di indole esclusivamente amministrativa, - invocando i diritti spettanti ai Comuni sia per le leggi generali, sia per la stessa legge speciale del 7 giugno 1894 riguardo ai pubblici servizii, compresi quelli della viabilità, della polizia e dell'illuminazione - richiamando i diritti spettantigli, a norma della legge del 1894, per ragioni di preminenza in causa del pubblico servizio, e di prevalenza in causa della preesistenza pel suo decreto di concessione, e del suo impianto - sostenendo l'illegalità assoluta e radicale dell'operato della Società attrice per avere agito senza rispettare le prescrizioni già statele notificate, e senza attendere, anzi rendendole impossibili, quelle altre che il Comune aveva riservate e annunziate appena avesse conosciuto il progetto di esecuzione dell'impianto della Società - contestando infine ogni responsabilità sua e dell'avv. Bocca in proprio.

Ancora relativamente a questa vicenda, il giorno 1 ottobre 1909 la Società Astese di Elettricità emise il seguente comunicato ai cittadini astigiani: “Mentre mantenendo l’impegno assunto col precedente nostro avviso, stavamo dalla massima sollecitudine eseguendo l’impianto allo scopo di distribuire entro un mese la energia elettrica per illuminazione e forza motrice, ci siamo visti paralizzati da un atto che non esitiamo a qualificare per INAUDITO E ARBITRARIO, per iniziativa del Pro Sindaco, il quale giunse persino a sequestrare a mezzo dei suoi agenti, tutti gli attrezzi ed utensili che servono per l’impianto, per modo che i lavori sono sospesi. Nutriamo però piena fiducia che i Giudici ai quali immediatamente abbiamo ricorso, ci faranno giustizia e ripareranno a così grave e dannoso operato. Frattanto ci pregiamo notificare alla cittadinanza che, mentre al più presto riteniamo di poter riprendere i lavori in base e in virtù del Decreto Prefettizio 14 agosto 1909 evidentemente misconosciuto e violato dal Pro Sindaco, avvertiamo che solo questo Decreto è il titolo legale per esercitare il diritto di servitù legale (collocande mensole, ecc.) e che i proprietari dovendo per legge sottostarvi non possono essere soggetti ad alcuna limitazione, neppure sotto forma di future rappresaglie.

Pertanto invitiamo i privati e gli Enti a non affrettare le loro decisioni vincolandosi con altri, poiché nulla avranno da perdere da una breve aspettativa, nessuno potendo fare condizioni così vantaggiose come noi potremo fare, sotto ogni aspetto. Sono di imminente pubblicazione le nostre tariffe.”

Alcuni giorni più tardi, il 5 ottobre 1909 la Società Astese , a conferma che intendeva proseguire senza ostacoli con l’impianto della sua rete di distribuzione, emetteva un nuovo comunicato ai cittadini col quale dando comunicazione delle proprie tariffe, rilanciava la sfida all’Azienda elettrica comunale: ”… La Società accorderà facilitazioni alle forniture che presentano condizioni speciali per entità o per utilizzazione dell'energia. La Società invita i Sigg. consumatori a voler confrontare le suesposte tariffe con quelle della concorrenza; dal confronto essi potranno rilevare i vantaggi e le facilitazioni che essa loro offre, sia per quanto riguarda l'orario di utilizzazione dell'energia che per i prezzi. La Società invita inoltre i Sigg. Consumatori a voler considerare come Essa possa offrir loro un servizio assolutamente ottimo per regolarità e sicurezza, disponendo di un impianto a vapore situato in città in modo da avere sempre, per ogni evenienza, un’ampia sicura e pronta riserva”.

Le parti facevano produzioni e deduzioni a fondamento delle rispettive istanze, e il Tribunale, con sentenza 2-9 novembre 1909, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara la propria competenza e decide:

-Manda a perito, che si nomina, in caso di disaccordo fra le parti, in persona del signor ingegnere elettricista Barbieri Menotti Domenico di Torino;

1) Di riferire, visti ed esaminati gli atti e documenti tutti processuali, quali siano le norme per l'attraversamento dell'abitato di questa Città, nei confini delle funzioni all'uopo assegnate al Comune dalla legge e dal regolamento 1894-1895 sulle condutture elettriche in base al Decreto Prefettizio 14 agosto 1909;

2) Di riferire se e quali maggiori spese si impongono all'esecuzione del progetto Armandi in seguito alle opere di impianto dal Comune compiute nell'abitato di questa città posteriormente al 22 settembre ultimo, indicando a quanto ammontino tali eccedenze;

-Prefigge al detto perito il termine di giorni 30 dalla data del giuramento, che presterà a mani del Giudice estensore, all'uopo delegato, per la presentazione e deposito della relazione presso questa Cancelleria civile;

-Autorizza frattanto l’esecuzione provvisoria dell'impianto a sensi dell’art. 18 del Reg. 1895, mediante la direzione e sorveglianza, indicazioni e prescrizioni che lo stesso perito volta per volta e ad ogni opera sarà per impartire alla Società;

-Condanna il Comune d'Asti, in persona del suo pro-sindaco avv. cav. Giuseppe Bocca, al rifacimento verso la Società attrice di tutte le maggiori spese di cui al capo 2 della perizia, nelle spese di causa liquidate in L. 1200, comprese L. 500 di onorari di avvocati, nonché in quelle relative alla disposta perizia, da liquidarsi a termine di legge, in quelle della presente e successive occorrende;

Il Comune appellava questa sentenza, con atti 24 e 27 novembre 1909; appellava la Società Astese con atti 2 dicembre 1909.

 

Sarebbe ingiusto ricordare il mese di settembre 1909 solo per il susseguirsi di liti e ricorsi, in quanto sicuramente è più importante ricordare che in quei giorni vennero ultimati i lavori e iniziarono le prove di produzione della centrale termoelettrica costruita dalla Società Astese. Primo a fruire della tanto desiderata energia fu il grandioso Stabilimento Way-Assauto, al quale per i crescenti bisogni della sua fiorente industria era ormai diventato insufficiente il proprio impianto elettrogeneratore. La Società Astese di Elettricità allacciò lo Stabilimento Way-Assauto alla sua centrale termoelettrica per mezzo di una linea ad alta tensione attraversante i prati e resa convenientemente sicura da reti di protezione, fornendogli inizialmente la forza di 200 cavalli.

La centrale termoelettrica della Società Astese

La fabbrica Way Assauto prima utilizzatrice dell'energia elettrica prodotta dall'Astese

Tornando alle liti tra Società Astese e Comune, occorre segnalare che le vicende legali sono così numerose e intricate che sarebbe difficile continuare a trattarle inserendole nello svolgimento degli avvenimenti senza stravolgerne la comprensione. Peraltro il Comune e la Società Astese proseguirono i loro lavori, l’avviamento e l’esercizio dei rispettivi impianti quasi senza essere condizionati dalle sentenze e dai ricorsi e controricorsi che si susseguirono nel tempo per arrivare ad una risoluzione del contenzioso solo diversi anni più tardi.

Le questioni che videro al lavoro gli avvocati dei due contendenti furono principalmente tre :

-a)     - il ricorso del Comune contro il Decreto Prefettizio 14/8/1909 con il quale la Società Astese veniva autorizzata ad eseguire il proprio impianto

b)        -il ricorso presentato dall’avvocato Eugenio Ceca il 4/9/1909 contro l'Amministrazione Comunale di Asti con l’accusa di aver disposto la municipalizzazione del servizio di distribuzione di energia elettrica in modo illegale, senza prima aver deliberato nelle forme e garanzie prescritte dalla legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi 

c)        -il ricorso della Società Astese contro il Comune e il sindaco Bocca contro l’accennato sequestro degli attrezzi e il blocco dei lavori del 23/9/1909.

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